Esenzione I.M.U. Terreni Agricoli, il D.M. con le nuove regole per l'esenzione e la scadenza del 2014.
Dopo l’emanazione del D.M. 28/11/2014 presentiamo il quadro complessivo di riferimento e la tabella riepilogativa delle regole per l’esenzione contenute nel provvedimento. Ufficiale lo slittamento al 26/01/2015 del termine per il pagamento dell’imposta 2014 in unica rata (D.L. 185/2014).
E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 93 alla G.U. 06/12/2014, n. 284 il D.Min. Economia e Finanza 28/11/2014 che - in attuazione dell'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 16/2012 (conv. L. 44/2012) - reca l'individuazione dei comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 504/1992 in favore dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate.
NORME DI RIFERIMENTO
Si rammenta che:
- l’art. 7, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 504/1992 stabilisce che sono esenti dall’Imposta comunale sugli immobili (ICI) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate;
- l’art. 9, comma 8, del D. Leg.vo 23/2011 stabilisce che all’Imposta municipale propria (IMU) si applica l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 504/1992.
Riprendendo le citate disposizioni, l'art. 4, comma 5-
bis, del D.L. 16/2012, ha previsto che:
- il diritto all'esenzione in argomento venga determinato
sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT,
diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,
ed altri terreni;
- che ai
terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.
Il tutto da inserire all’interno di un decreto ministeriale, ora emanato con il D.M. 28/11/2014 citato, come previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014).
LE NUOVE REGOLE PER L’ESENZIONE CONTENUTE NEL D.M. 28/11/2014
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle regole per l’esenzione contenute nel provvedimento, che attua il quadro normativo sopra illustrato. Per verificare l’altezza del comune occorre fare riferimento alla colonna “
Altitudine del centro (metri)” dell’Allegato al decreto.
ALTITUDINE COMUNE |
REGOLE |
Oltre 601 metri |
Sono esenti dall’IMU tutti i terreni agricoli. |
Da 281 a 600 metri |
Sono esenti dall’IMU tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ai medesimi soggetti.
Sono esenti anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. |
Fino a 280 metri |
Sono esenti solo i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Non è prevista alcuna altra esenzione. |
Si segnala anche che l’individuazione dei terreni, effettuata dal decreto in oggetto sostituisce quella contenuta nella Circ. Min. Finanze 14/06/1993, n. 9.
Si rammenta infine che ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D. Leg.vo 23/2011, ai fini dell’IMU, “
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”.
SCADENZA PER IL 2014 E PROROGA
L’art. 3 del decreto dispone che “
i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del presente decreto, effettuano il versamento dell’imposta in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014”.
Tuttavia, come anticipato dal Consiglio dei Ministri tenutosi il 12/12/2014, il successivo
D.L. 16/12/2014, n. 185, ha previsto lo
slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine in questione.
La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate. Il medesimo D.L. 185/2014 ha altresì stabilito che nei comuni nei quali i terreni agricoli - a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale qui commentato - non sono più oggetto di esenzione anche parziale,
l'imposta è determinata con riferimento all'aliquota di base, salvo che siano state delilberate aliquote specifiche per i terreni agricoli.