Ambiente, paesaggio e beni culturali, Edilizia e immobili, Urbanistica
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA : NUOVA PROCEDURA
23/04/2010
I chiarimenti ministeriali sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione in vigore dal 01/01/2010. Con la scadenza dell'ultima proroga fino al 31/12/2009, disposta dall'art. 23, comma 6, del decreto-legge 78/2009, successivamente convertito nella L. 03/08/2009, n. 102, è cessata la vigenza del regime transitorio per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica delineato dall'art. 159 del D. Leg.vo 42/2004, recante il «
Codice dei beni culturali e del paseaggio», così come modificato dalla L. 129/2008. Alla stessa data è scaduto anche il termine assegnato alle Regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture degli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane, Enti parco o forme associative create dai suddetti Enti) eventualmente delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, pena la decadenza delle deleghe ed l ritorno delle funzioni in capo alle Regioni stesse. A partire dal 01/01/2010 è entrato dunque in vigore il procedimento ordinario per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, disciplinato dagli articoli 146 e seguenti del Codice. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha in proposito emesso la Circolare n. 2089/2010, che fornisce primi chiarimenti operativi per garantire l'operatività degli Uffici, in attesa di direttive più dettagliate. Sono di seguito sintetizzati i principali chiarimenti espressi dal documento, consultabile in allegato.
Competenza al rilascio. Esito delle verifiche sugli Enti delegati
Quanto alla competenza per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica la Circolare ministeriale richiama in maniera incisiva la necessità di individuare con chiarezza, proprio alla luce della scadenza del termine per l'effettuazione da parte delle Regioni delle verifiche sui requisiti in caso agli Enti locali eventualmente delegati, quale sia effettivamente l'Ente competente. L'art. 159, comma 1, del Codice prevede infatti che il mantenimento della delega anche oltre il termine del 31/12/2009 presuppone l'esito positivo di una verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso in capo all'Ente delegato delle competenze tecniche e delle strutture, e di separatezza delle medesime strutture da quelle incaricate della materia urbanistica ed edilizia. A tale proposito il documento sottolinea la necessità che i Direttori regionali provvedano ad acquisire le risultanze delle verifiche effettuate ed a compilare di conseguenza gli
elenchi degli Enti delegati che mantengono l'esercizio della competenza anche dal 01/01/2010. In tutti gli altri casi la competenza torna alla
Regione, come stabilito dal Codice.
Procedimenti in corso al 31/12/2009
Per i procedimenti che alla data del 31/12/2009 non siano ancora giunti all’adozione dell’autorizzazione paesaggistica, la circolare ribadisce che questi dovranno continuare secondo la nuova procedura prevista dall'art. 146 del Codice; le attività istruttorie eventualmente compiute possono essere utilizzate dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, ai fini della presentazione della richiesta di parere al Soprintendente. Quanto invece ai procedimenti che alla data predetta abbiano già dato luogo all’adozione dell’autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi abbia già provveduto, è obbligata a trasmettere l’autorizzazione e la relativa documentazione al Soprintendente competente, il quale procederà alla valutazione di legittimità ed all’eventuale annullamento entro il termine di 60 giorni, ma non potrà comunque esprimere la valutazione di merito ai sensi dell'art. 146, comma 5.
Parere del Soprintendente
Quanto invece alla natura del parere del Soprintendente, la Circolare, dopo aver chiarito quali sono le condizioni al verificarsi delle quali questo non è vincolante, chiarisce che non sussiste alcun caso allo stato attuale sul territorio nazionale che rispetti tutte le predette condizioni.
Ne consegue che al momento attuale il parere del Soprintendente è sempre obbligatorio e vincolante.
Per ulteriori chiarimenti
Circolare 2089/2010
Testo Unico Ambientale (D.Leg.vo 152/2006)
Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
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